“Formazione, tutelare la libertà di scelta del professionista. Oggi si pone un tema importante: quale ente è legittimato ad erogare la formazione? Fino a ieri, era “concessa” autonomia al professionista nella scelta.
Ordini territoriali, società specializzate, università: la decisione era aperta a uno o più enti, sulla base della valutazione autonoma del livello qualitativo, dell’utilità pratica, delle proprie preferenze e anche dei costi.
Oggi ci sembra che l’orientamento vada nella direzione di limitare questa autonomia, che invece la nostra associazione rivendica con forza. Per questo auspichiamo una presa di posizione anche da parte del Consiglio Nazionale, in difesa dell’interesse di tutti i colleghi oltre che della capacità che ha sempre avuto questa categoria di innovare, rinnovarsi e formare sé stessa”.
Lo afferma Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.
Tra gli esempi, i consiglieri nazionali Ungdcec, Federico Giotti ed Enrico Lombardo, citano “l’articolo 356 C.C.I.I. in tema di albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione delle procedure ivi regolate, che rimanda al D.M. 202/2014.
Sulla base di tale previsione, la recente Circolare interpretativa emanata dal Ministero della Giustizia in data 19 gennaio 2023 conferma che “ai fini dell’iscrizione nell’albo, è necessario che l’interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202”.
Non certo per preconcetto verso il mondo accademico – spiegano Giotti e Lombardo – ma questa sorta di “tutela” che ci viene imposta per cui, ai fini dell’iscrizione all’albo nato per curatori, commissari e liquidatori giudiziali, sia necessario passare da una convenzione con le università non ci vede affatto d’accordo.
Decenni di storia dimostrano che, come categoria professionale, siamo stati ampiamente in grado di provvedere in autonomia alla nostra formazione, e che questa non può certo essere considerata una formazione di serie B”.
Il presidente De Lise sottolinea infine come “la formazione organizzata da professionisti è un’occasione di confronto e conoscenza, beneficiando di chi ha già esperienza pregressa in un determinato ambito e la mette a disposizione dei colleghi.
Peraltro, la formazione pensata per costituire il requisito di accesso ad un albo altamente specialistico non può essere basata su concetti teorici, sui quali i commercialisti sono già formati, ma deve contenere elementi tecnici ed operativi noti a chi esercita le funzioni previste dal medesimo albo”.
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